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Approda in Parlamento la manovra dei 100 giorni approvata dal governo Berlusconi il 28 giugno scorso. Diverse novità rispetto alla prima bozza: l'unico provvedimento esaminato dal Consiglio dei ministri si è spezzato in tre disegni di legge che avranno vita autonoma nel corso dell'esame parlamentare. Altra sorpresa: dei tre disegni di legge - tutt'e tre di grande impatto per la riforma del sistema economico - quello che reca la delega per la riforma del diritto societario ha mantenuto intatto il testo elaborato dal precedente governo e che porta la firma dell'ex ministro Guardasigilli Piero Fassino. (3 luglio 2001)

Manovra del 100 giorni del governo Berlusconi. 1) Primi interventi per il rilancio dell'economia; 2) disegno di legge recante primi interventi per il rilancio delle infrastrutture e delle attività produttive; 3) disegno di legge recante delega al governo per la riforma del diritto societario

    1. PRIMI INTERVENTI PER IL RILANCIO DELL’ECONOMIA
    2. DISEGNO DI LEGGE RECANTE PRIMI INTERVENTI PER IL RILANCIO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
    3. DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO

     

 

PRIMI INTERVENTI PER IL RILANCIO DELL’ECONOMIA

    TITOLO I NORME PER INCENTIVARE L’EMERSIONE DALL’ECONOMIA SOMMERSA
    Art. 1 (Dichiarazione di emersione)
    Art. 2 (Ulteriori effetti della dichiarazione di emersione)
    Art. 3 (Disposizioni di attuazione)
    TITOLO II INCENTIVI FISCALI PER GLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO
    Art. 4 (Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito)
    Art. 5 (Sostituzione di precedenti agevolazioni fiscali)
    TITOLO III INNOVAZIONE
    Art. 6 (Nuove disposizioni in materia di sottoscrizione del capitale sociale)
    Art. 7 (Nuove regole sulla proprietà intellettuale di invenzioni industriali)
    TITOLO IV SOPPRESSIONE DI ADEMPIMENTI INUTILI E SEMPLIFICAZIONE
    Art. 8 (Soppressione dell’obbligo di numerazione e bollatura di alcuni libri contabili obbligatori)
    Art. 9 (Semplificazione di adempimenti in vista dell’introduzione dell’euro)
    Art. 10 (Rappresentanza dei contribuenti per la definizione dell’accertamento con adesione)
    Art. 11 (Versamenti dell’addizionale comunale all’IRPEF)
    TITOLO V RIORGANIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
    Art. 12 (Gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi e formazione del personale)
    TITOLO VI SOPPRESSIONE DELL’IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI
    Art. 13 (Soppressione dell’imposta sulle successioni e donazioni)
    Art. 14 (Esenzioni e riduzioni di imposta)
    Art. 15 (Disposizioni di attuazione e di semplificazione)
    Art. 16 (Disposizioni antielusive)
    Art. 17 (Applicazione delle nuove disposizioni)
    Art. 18 (Copertura finanziaria)
    Tabella A

 

TITOLO I

NORME PER INCENTIVARE L’EMERSIONE DALL’ECONOMIA SOMMERSA

 

Art. 1

 

(Dichiarazione di emersione)

1. Gli imprenditori che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare, non adempiendo in tutto o in parte gli obblighi di legge vigenti in materia fiscale e previdenziale, possono farlo riemergere, tramite apposita dichiarazione di emersione, da presentare entro il 30 novembre 2001. Il CIPE, sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, approva i programmi di emersione di cui al seguente articolo 2, comma 4.

2. Per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione e per i due successivi, la dichiarazione di emersione costituisce titolo di accesso al seguente regime di incentivo fiscale e previdenziale:

a) gli imprenditori che, con la dichiarazione, si impegnano nel programma di emersione, e conseguentemente incrementano l’imponibile dichiarato, rispetto a quello relativo al periodo di imposta immediatamente precedente, hanno diritto, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro del lavoro che hanno fatto emergere con la dichiarazione, all’applicazione sull’incremento stesso di una imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRPEG e dell’IRAP, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un’aliquota del 10 per cento per il primo periodo di imposta, del 15 per cento per il secondo periodo di imposta e del 20 per cento per il terzo periodo di imposta. Per il secondo ed il terzo periodo di imposta, nel calcolo dell’incentivo si tiene conto delle eventuali variazioni in diminuzione del costo del lavoro emerso. Sul maggiore imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi dichiarati, e conseguente alla dichiarazione di emersione si applica una contribuzione sostitutiva, dovuta in ragione di un’aliquota dell’8 per cento per il primo periodo, del 10 per cento per il secondo periodo e del 12 per cento per il terzo periodo;

b) i lavoratori che, parallelamente, si impegnano nel programma di emersione sono esclusi da contribuzione previdenziale e, sui loro redditi di lavoro emersi, si applica una imposta sostitutiva dell’IRPEF, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un’aliquota del 6 per cento per il primo anno, dell’8 per cento per il secondo anno e del 10 per cento per il terzo anno.

3. Per gli imprenditori, su specifica richiesta, la dichiarazione di emersione vale anche come proposta di concordato tributario e previdenziale, se presentata prima dell’inizio di eventuali accessi, ispezioni e verifiche o della notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica. In questo caso, fino a concorrenza del costo del lavoro oggetto della dichiarazione di emersione, l’imprenditore dichiara, per ciascuno degli anni precedenti, il costo del lavoro irregolare utilizzato. Per ciascuno di questi anni il concordato si perfeziona con il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRPEG, dell’IRAP, dell’IVA e dei contributi previdenziali, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un’aliquota dell’8 per cento del costo del lavoro irregolare utilizzato e dichiarato, senza applicazione di sanzioni e interessi. Per ciascuno degli stessi anni, sul presupposto della sussistenza dei requisiti di legge, il concordato produce effetti preclusivi automatici degli accertamenti fiscali sul reddito di impresa e previdenziali, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro irregolare utilizzato. Il pagamento dell’imposta sostitutiva può essere effettuato in unica soluzione, entro il termine di presentazione della dichiarazione di emersione, con una riduzione del 25 per cento, ovvero in 24 rate mensili a partire dal predetto termine, senza applicazione di interessi. Con l’integrale pagamento sono estinti i delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché i reati contravvenzionali e le violazioni amministrative e civili connessi alle violazioni fiscali e previdenziali relative all’esistenza del lavoro sommerso. In caso di rateazione, sono sospesi i termini di prescrizione degli illeciti sopra indicati.

4. I lavoratori delle imprese che aderiscono ai programmi di emersione possono, parallelamente, estinguere i loro debiti fiscali e previdenziali, connessi alla prestazione di lavoro irregolare, per ciascuno dei periodi che intendono regolarizzare, con il pagamento di una contribuzione sostitutiva, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di lire 200.000 per ogni periodo pregresso, senza applicazione di sanzioni e interessi. Il pagamento è effettuato nei termini e con le modalità previste al comma 3. È precluso ogni accertamento fiscale e previdenziale sui redditi di lavoro per i periodi regolarizzati. I lavoratori possono, a domanda, ricostruire in tutto od in parte la loro posizione pensionistica per gli anni pregressi, fino ad un massimo di cinque anni esclusivamente mediante contribuzione volontaria, integrata fino al massimo di un terzo con trasferimenti a carico del fondo di cui all’articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nei limiti delle risorse disponibili presso il predetto fondo.

5. Restano fermi, in alternativa per gli interessati, i regimi connessi ai piani di riallineamento retributivo e di emersione del lavoro irregolare, di cui all’articolo 5 del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608, di cui agli articoli 75 e 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di cui all’articolo 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e di cui all’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Con decreto di concerto dei ministri competenti è definito un piano straordinario, operativo dal 1 gennaio 2002, mirato al contrasto dell’economia sommersa. Il piano costituisce priorità di intervento delle autorità di vigilanza del settore, ed è basato su idonee forme di acquisizione ed utilizzo incrociato dei dati dell’anagrafe tributaria e previdenziale, dei gestori di servizi di pubblica utilità, dei registri dei beni immobili e dei beni mobili registrati.

7. Le maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile connessa ai piani di emersione, con esclusione di quelle contributive, affluiscono al Fondo di cui all’articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze si provvede a determinare la quota del predetto fondo destinata al riequilibrio dei conti pubblici e, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto delle risorse eventualmente disponibili per essere destinate all’integrazione del contributo previdenziale dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi del comma 2, lett. b) del presente articolo, e agli oneri concernenti la eventuale ricostruzione della loro posizione previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi del comma 4 del presente articolo. Con lo stesso decreto sono inoltre determinati i livelli contributivi e del trattamento previdenziale relativi agli stessi lavoratori per i periodi oggetto della dichiarazione di emersione. I commi 2 e 3 dell’articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati.

 

Art. 2

 

(Ulteriori effetti della dichiarazione di emersione)

1. Gli imprenditori che aderiscono ai programmi di emersione, di cui al precedente articolo 1, possono regolarizzare i loro insediamenti produttivi, accedendo al regime di cui agli articoli 20, 21 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, esteso anche alle violazioni amministrative e penali in materia ambientale che determinano solo lesione di interessi amministrativi e sono caratterizzate dalla messa in pericolo e non dal danno al bene protetto. Sono sempre esclusi i casi di esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni ambientali, realizzata senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa, disciplinati dall’articolo 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti in materia di tutela ambientale aventi lo scopo di introdurre:

a) una causa estintiva speciale dei reati ambientali, in connessione ad ordini di fare emanati dalla pubblica amministrazione, consistente nel pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa, e nell’ottemperanza all’ordine di fare mirante a ricondurre il destinatario dell’ordine al rispetto della normativa ambientale;

b) una procedura di ravvedimento operoso, prima dell’accertamento, per tutte le violazioni ambientali di carattere amministrativo, consistente nel pagamento di una somma ridotta per chi regolarizza le violazioni.

3. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

       

    1. esclusione dai predetti meccanismi di tutte le violazioni connotate da danno ambientale;

       

    2. semplicità e rapidità delle procedure volte alla verifica dell’adempimento agli ordini di fare;

       

    3. automaticità dell’estinzione delle violazioni amministrative in caso di ravvedimento operoso.

       

4. Al fine di una compiuta ed efficiente attuazione dei piani di emersione, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali e di categoria, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, il CIPE adotta programmi di coordinamento e incentivazione delle attività delle autonomie locali finalizzati al risanamento ambientale, al recupero dei siti inquinati ed alla riqualificazione urbana, anche ai fini della regolarizzazione degli insediamenti produttivi esistenti.

 

Art. 3

 

(Disposizioni di attuazione)

1. Con decreto interministeriale sono determinati forma e contenuto della dichiarazione di emersione, di cui all’articolo 1, e degli altri modelli di dichiarazione, in modo da garantire l’applicazione dell’incentivo fiscale a tassazione separata in caso di cumulo tra redditi agevolati ed altri redditi, nonché le modalità di pagamento delle imposte e delle contribuzioni sostitutive di cui all’articolo 1, commi 2, 3 e 4. Con lo stesso strumento sono approvate le istruzioni sulle modalità di presentazione delle dichiarazioni predette e sulle attività amministrative idonee a garantire adeguate forme di partecipazione delle organizzazioni sindacali e di categoria al fine di favorire l’emersione dell’economia sommersa.

2. Le imposte e la contribuzione sostitutive di cui all’articolo 1, commi 2, 3 e 4, non sono comunque compensabili e non sono deducibili ai fini della determinazione di alcuna imposta, tassa o contributo. Per l’accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

3. L’imposta sostitutiva di cui all’articolo 1, comma 2, lett. a), non genera credito di imposta in favore del socio, ai sensi dell’articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e concorre a determinare l’ammontare di cui all’articolo 105, comma 1, lettera a) del predetto testo unico.

4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinate le regolazioni contabili degli effetti finanziari per lo Stato, le regioni e gli enti locali, conseguenti all’attuazione del presente articolo.

 

TITOLO II

INCENTIVI FISCALI PER GLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO

Art. 4

 

(Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito)

1. E’ escluso dall’imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nell’intero periodo successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di esclusione dal calcolo della media del periodo in cui l’investimento è stato maggiore.

       

    1. L’incentivo si applica anche alle spese sostenute per formazione ed aggiornamento del personale. A questo importo si aggiunge anche il costo del personale impegnato nell’attività di formazione e aggiornamento, fino a concorrenza del 20 per cento del volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun periodo di imposta. L’attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell’albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 1997, n. 140, ovvero dal direttore tecnico del centro autorizzato di assistenza fiscale.

       

    2. L’incentivo fiscale di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle imprese e ai lavoratori autonomi attivi alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un’attività d’impresa o di lavoro autonomo inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo, con facoltà di esclusione dal calcolo della media del periodo in cui l’investimento è stato maggiore.

       

4. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l’ampliamento, la riattivazione, l’ammodernamento di impianti esistenti e l’acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L’investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

5. I fabbricanti, titolari di attività industriali a rischio di incidenti rilevanti, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, possono usufruire degli incentivi tributari di cui ai commi 1 e 2 solo se è documentato l’adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

6. L’incentivo fiscale è revocato se l’imprenditore o il lavoratore autonomo cedono a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa o all’attività autonoma entro il secondo periodo di imposta successivo all’acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili.

7. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche è calcolata, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2.

8. Le modalità di applicazione dell’incentivo fiscale sono, per il resto, le stesse disposte con l’art. 3 del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.

 

Art. 5

 

(Sostituzione di precedenti agevolazioni fiscali)

1. Le agevolazioni fiscali di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono soppresse, salvo quanto segue:

a) i soggetti che nel periodo di imposta in corso alla data del 30 giugno 2001 abbiano già realizzato investimenti ed eseguito conferimenti in denaro o accantonamenti di utili a riserva assoggettati alla disciplina dell’articolo 2, commi 8 e seguenti della legge 13 maggio 1999, n. 133, possono continuare a fruire dei relativi benefici, ovvero, in alternativa, optare per l’incentivo di cui all’articolo 4, comma 1. Il cumulo degli incentivi è comunque consentito per le spese sostenute per formazione e aggiornamento del personale, ai sensi dell’articolo 4, comma 2;

b) i soggetti che alla data del 30 giugno 2001 abbiano già eseguito operazioni di variazione in aumento del capitale ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, continuano a fruire dei relativi benefici. Il valore del patrimonio netto che si assume a questi fini da parte di persone fisiche, società in nome collettivo e società in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione irrevocabile, non può eccedere quello risultante dal bilancio relativo all’ultimo esercizio anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, salvi gli eventuali decrementi successivi. Gli stessi soggetti possono, in alternativa e per ciascun periodo di imposta, rinunciare ai predetti benefici optando per l’applicazione dell’incentivo di cui all’articolo 4, comma 1. Il cumulo degli incentivi è comunque consentito per le spese sostenute per formazione e aggiornamento del personale, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, ed, in ogni caso, quando l’imponibile assoggettato ad aliquota agevolata ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, è inferiore al 10 per cento dell’imponibile totale;

2. I soggetti che effettuano investimenti ai sensi dell’articolo 8, commi 1, 2 e 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono continuare a fruire dei relativi benefici, ovvero, in alternativa e per ciascun periodo di imposta, rinunciare ai predetti benefici optando per l’applicazione dell’incentivo di cui all’articolo 4, comma 1. Il cumulo degli incentivi è comunque consentito per le spese sostenute per formazione e aggiornamento del personale, ai sensi dell’articolo 4, comma 2.

3. In deroga all’articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i redditi prodotti a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fruenti delle agevolazioni contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e nell’articolo 2, commi 8 e seguenti, della legge 13 maggio 1999, n. 133, non rilevano ai fini della attribuzione del credito di imposta limitato sugli utili distribuiti ai soci di cui all’articolo 105, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

TITOLO III

INNOVAZIONE

 

Art. 6

 

(Nuove disposizioni in materia di sottoscrizione del capitale sociale)

       

    1. La sottoscrizione del capitale delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata può essere, in tutto od in parte, sostituita dalla stipula di una polizza di assicurazione. Le forme di equivalenza tra polizza stipulata e capitale sottoscritto, in quanto fondo di garanzia e parametro operativo, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sono esclusi da questa facoltà le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, nonché le imprese di assicurazione.

       

      Art. 7

      (Nuove regole sulla proprietà intellettuale di invenzioni industriali)

      1. Al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sono apportate le seguenti modificazioni:

      a) all’articolo 24, comma 1, dopo le parole: "azienda privata" sono soppresse le parole "o dell’Amministrazione pubblica"

      b) dopo l’articolo 24 è introdotto il seguente:

      "Art. 24-bis.

      1. In deroga all’articolo 23 del presente decreto, quando il rapporto di lavoro intercorre con una università o con una pubblica amministrazione avente fra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è proprietario esclusivo dell’invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, l’invenzione appartiene a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L’inventore deve dare comunicazione alla pubblica amministrazione dell’invenzione, e presenta la domanda di brevetto.

      2. Le università e le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della loro autonomia, stabiliscono l’importo massimo dei canoni, relativi a licenze a terzi, spettanti alla stessa università o alla pubblica amministrazione, ovvero a privati finanziatori della ricerca.

      3. In ogni caso, l’inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento del bene. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al precedente comma 2, alle stesse compete il 30 per cento dei proventi o canoni.

      4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora il ricercatore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, la pubblica amministrazione di cui l’inventore è dipendente acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l’invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore." .

       

      TITOLO IV

      SOPPRESSIONE DI ADEMPIMENTI INUTILI E SEMPLIFICAZIONE

      Art. 8

      (Soppressione dell’obbligo di numerazione e bollatura di alcuni libri contabili obbligatori)

      1. L’articolo 2215 del codice civile è sostituito dal seguente:

      "Articolo 2215

      (Modalità di tenuta delle scritture contabili)

      I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l’obbligo della bollatura o della vidimazione, bollati in ogni foglio dall’ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L’ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell’ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.

      Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione.".

      2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l’istituzione e la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, il primo comma dell’articolo 39, concernente la tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, è sostituito dal seguente:

      "I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui all’articolo 32, devono essere tenuti a norma dell’articolo 2219 del codice civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall’imposta di bollo. E’ ammesso l’impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalità previamente approvate dall’Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente."

      3. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, il primo comma dell’articolo 22, concernente la tenuta e la conservazione delle scritture contabili, è sostituito dal seguente:

      "Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera c) e alla lettera d) dell’articolo 14, devono essere tenute a norma dell’articolo 2219 del codice stesso e numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall’imposta di bollo. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni.".

      4. All’articolo 16 della tariffa, Parte Prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell’imposta di bollo, sono apportate le seguenti modifiche:

      a) alla lettera a) sono soppresse le parole: "libri di cui all’articolo 2214, primo comma, del codice civile";

      b) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: "a-bis) libri di cui all’articolo 2214, primo comma, del codice civile: per ogni cento pagine o frazione di cento pagine: L. 40.000.

      Modo di pagamento: 2-bis. Per il pagamento, da effettuarsi preventivamente in relazione alle pagine da utilizzare, si applicano le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.".

       

      Art. 9

      (Semplificazione di adempimenti in vista dell’introduzione dell’euro)

      1. All’articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

      a) nel comma 5, il quarto periodo, è sostituito dal seguente: "Per l’iscrizione nel registro delle imprese, le delibere, anche se risultano da verbale non ricevuto da notaio, non sono soggette alla omologazione di cui al secondo comma dell’articolo 2411 del codice civile.";

      b) nel comma 10, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Le operazioni di conversione in euro del capitale sociale possono essere deliberate dall’organo amministrativo secondo le stesse modalità stabilite al comma 5.".

       

      Art. 10

      (Rappresentanza dei contribuenti per la definizione dell’accertamento con adesione)

      1. Nell’articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, autenticata nelle forme previste dall’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero, quando la procura è rilasciata ad un centro autorizzato di assistenza fiscale, con procura autenticata dal direttore tecnico del predetto centro.".

       

      Art. 11

      (Versamenti dell’addizionale comunale all’IRPEF)

      1. L’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante disposizioni in materia di addizionale comunale all’IRPEF, è sostituito dal seguente: "3. I comuni possono deliberare la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale da applicare a partire dall’anno successivo con deliberazione da pubblicare su un sito informatico individuato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’interno, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative. L’efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.".

       

    2. Il comma 1, primo periodo, dell’articolo 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è sostituito dai seguenti: "Le somme di cui all’articolo 17 sono versate entro l’ultimo giorno del mese di scadenza, e quelle scadenti nel mese di dicembre sono versate entro il giorno sedici di tale mese.".

       

Le disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

 

TITOLO V

RIORGANIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

 

Art. 12

 

(Gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi e formazione del personale)

1. Al fine di ottimizzare il gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono riordinate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

     

  1. eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria;

     

  2. individuazione della predetta struttura in un organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

     

2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui al comma 1 sono disciplinati tenendo anche conto dell'esigenza di razionalizzare i sistemi informatici esistenti, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133. Le modalità tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono comunque stabilite con decreto dirigenziale. Sino all'entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi del presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

3. Il personale addetto alla gestione dell’imposta sulle successioni e donazioni, soppressa ai sensi del Titolo VI del presente provvedimento, è prioritariamente addetto alla realizzazione del programma di accertamento straordinario di cui all’articolo 1, comma 6, previa adeguata ed idonea formazione e riqualificazione a cura della Scuola superiore dell’economia e delle finanze, senza oneri finanziari per l’Agenzia delle entrate.

4. Con le modalità previste dal comma 4 dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dai commi 2 e 3 dell’articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dai regolamenti di amministrazione delle agenzie fiscali, nei confronti dei dirigenti e altri soggetti appartenenti alle strutture interessate dal riordino previsto dal presente articolo può essere disposto unilateralmente il passaggio ad altro incarico, fermo restando, fino alla scadenza del contratto, il trattamento economico previsto.

 

TITOLO VI

SOPPRESSIONE DELL’IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

 

Art. 13

 

(Soppressione dell’imposta sulle successioni e donazioni)

     

  1. L’imposta sulle successioni e donazioni è soppressa.

     

2. I trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi, fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado, sono soggetti alle imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili per le operazioni a titolo oneroso, se il valore della quota spettante a ciascun beneficiario è superiore all’importo di 350 milioni di lire. In questa ipotesi si applicano, sulla parte di valore della quota che supera i 350 milioni di lire, le aliquote previste per il corrispondente atto di trasferimento a titolo oneroso.

 

Art. 14

(Esenzioni e riduzioni di imposta)

1. Le disposizioni concernenti esenzioni, agevolazioni, franchigie e determinazione della base imponibile, già vigenti in materia di imposta sulle successioni e donazioni, si intendono riferite all’imposta dovuta per gli atti di trasferimento di cui all’articolo 13, comma 2.

 

Art. 15

 

(Disposizioni di attuazione e di semplificazione)

1. In attesa della emanazione dei decreti previsti dall’articolo 69, commi 8 ed 11, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la dichiarazione di successione, con l’indicazione degli immobili e dei diritti immobiliari oggetto di successione, è presentata secondo le modalità stabilite dagli articoli 28 e seguenti del testo unico delle disposizioni relative all’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

2. Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l’erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili. L’ufficio presso il quale è presentata la dichiarazione di successione ne trasmette una copia a ciascun Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.

 

Art. 16

 

(Disposizioni antielusive)

1. Il soggetto che trasferisce, per donazione o per altra liberalità tra vivi, valori mobiliari inclusi nel campo di applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, nel caso in cui il beneficiario della liberalità, ovvero un suo avente causa a titolo gratuito, ceda i valori stessi entro i successivi cinque anni, è tenuto al pagamento dell’imposta sostitutiva, calcolata come se la donazione non fosse stata fatta, con diritto allo scomputo dall’imposta sostitutiva delle imposte eventualmente assolte ai sensi dell’articolo 13, comma 2.

2. In caso di trasferimento a titolo di successione per causa di morte o di donazione dell’azienda o del ramo di azienda, con prosecuzione dell’attività di impresa, i beni e le attività ceduti sono assunti ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa.

3. Le disposizioni antielusive contenute nell’articolo 69, comma 7, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano con riferimento alle imposte dovute in conseguenza dei trasferimenti a titolo di donazione o altra liberalità.

 

Art. 17

 

(Applicazione delle nuove disposizioni)

1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano alle successioni per causa di morte aperte e alle donazioni fatte successivamente alla data dell’entrata in vigore del presente provvedimento.

2. Il termine per effettuare la registrazione volontaria delle liberalità indirette e delle donazioni fatte all’estero a favore di residenti, con l’applicazione dell’imposta di registro nella misura del 3 per cento sull’importo che eccede la franchigia indicata all’articolo 13, comma 2, è prorogato al 30 giugno 2002.

Art. 18

 

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in lire 90 miliardi per l’anno 2001, in lire 2.469 miliardi per l’anno 2003 e in lire 298 miliardi per l’anno 2004, si provvede per il 2001, mediante utilizzo delle maggiori entrate recate dal provvedimento medesimo e per gli anni 2003 e 2004 mediante riassegnazione ad apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze di corrispondente quota parte delle maggiori entrate acquisite negli anni 2001 e 2002 per effetto delle disposizioni previste dal titolo I della presente legge. Gli importi rassegnati al predetto fondo sono conservati nel conto dei residui per essere riversati all’entrata del bilancio dello Stato rispettivamente negli anni 2003 e 2004.

 

Tabella A

         

      1. Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, recante "Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della L. 23 dicembre 1996, n. 662";

         

      2. Legge 13 maggio 1999, n. 133, contenente "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale ", articolo 2, commi 8 e seguenti;

         

      3. Decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, concernente modifiche al decreto legislativo n. 466/97, articolo 12;

         

      4. Legge 21 novembre 2000, n. 342, contenente "Misure in materia fiscale", articolo 3, commi 1 e 2;

         

      5. Legge 23 dicembre 2000, n. 388, contente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) ", articolo 6, commi 4, 5 e 24;

         

      6. Legge 23 dicembre 2000, n. 388, contente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) ", articolo 9;

         

      7. Legge 23 dicembre 2000, n. 388, contente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) ", articolo 145, commi 74 e 95;

         

      8. Decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, concernente "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi n. 463/1997 e n. 466/1997 inerenti, rispettivamente, l’utilizzazione di procedure telematiche per la semplificazione degli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari e di ulteriori interventi di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese", articolo 2.

         

 

DISEGNO DI LEGGE RECANTE PRIMI INTERVENTI PER IL RILANCIO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

    TITOLO I LEGGE ‘OBIETTIVO"
    Art. 1 (Delega in materia di infrastrutture ed insediamenti industriali strategici)
    TITOLO II LIBERALIZZAZIONE DELLE RISTRUTTURAZIONI DI IMMOBILI
    Art. 2 (Denuncia di inizio attività)
    TITOLO III SOPPRESSIONE DI ADEMPIMENTI BUROCRATICI INUTILI A CARICO DELLE IMPRESE
    Art. 3 (Modificazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)

 

TITOLO I

LEGGE ‘OBIETTIVO"

 

Art. 1

 

(Delega in materia di infrastrutture ed insediamenti industriali strategici)

1. Dato l’obiettivo di modernizzazione e sviluppo del Paese, il Governo individua le infrastrutture e gli insediamenti industriali strategici da realizzare inserendoli nei provvedimenti collegati alla legge finanziaria. L’individuazione è operata, entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base di un programma, formulato su proposta dei Ministri competenti, ovvero delle Regioni interessate, inserito nel documento di programmazione economico-finanziario e comunicato alla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione;

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo coerente con l’esigenza di riformare le procedura per la valutazione di impatto ambientale, di favorire la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1, anche per quanto concerne un necessario regime autorizzatorio speciale, in deroga agli articoli 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 34, 37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) progettazione industriale preferibilmente basata sulla tecnica del project financing;

b) definizione delle procedure da seguire in sostituzione di quelle previste per il rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie, la cui durata non può superare i sei mesi per la approvazione dei progetti preliminari, comprensivi di quanto necessario per la localizzazione dell’opera d’intesa con la Regione o la provincia autonoma competente e, ove occorra, della valutazione di impatto ambientale, nonché definizione delle procedure necessarie per la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e per la approvazione finale dei progetti, la cui durata non può superare il termine di ulteriori sette mesi;

c) attribuzione al CIPE, integrato dai Presidenti delle Regioni interessate, del compito di monitorare e istruire le proposte, di approvare il progetto definitivo, di vigilare sull’esecuzione dei progetti approvati adottando i provvedimenti concessori e autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell’opera e, ove occorrente, della valutazione di impatto ambientale, avvalendosi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed, eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di advisor e di commissari straordinari, che agiscono con le modalità e i poteri di cui all’articolo 13 del decreto legge25 marzo 1997 n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 marzo 1997, n. 135;

d) modificazione della disciplina in materia di conferenza di servizi con la previsione della facoltà per detta conferenza di apportare varianti migliorative sulla base della acquisizione, nel termine perentorio di 90 giorni, delle proposte di prescrizioni e varianti al progetto definitivo da parte di tutte le amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni comunque denominati; previsione che la decisione finale della conferenza è sostitutiva di tutti i provvedimenti concessori ed autorizzatori richiesti in relazione alle varianti migliorative; previsione del potere della conferenza di deliberare a maggioranza;

e) affidamento, mediante gara, della realizzazione delle infrastrutture strategiche ad un unico soggetto contraente generale o concessionario;

f) disciplina dell’affidamento a contraente generale, definito, in ottemperanza all’articolo 1 della direttiva 93/97 CEE, come esecuzione con qualsiasi mezzo di un’opera rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore, distinto dal concessionario di opere pubbliche per l’esclusione, della gestione dell’opera eseguita e qualificato per i connotati di imprenditorialità delle attività del contraente generale, per il rischio finanziario assunto integralmente o prevalentemente con mezzi finanziari privati, per la libertà di forme nella realizzazione dell’opera, per la natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo del rapporto che lega detta figura al soggetto aggiudicatore; previsione dell’obbligo del contraente generale di prestazione di performance bond ovvero di partecipazione diretta al finanziamento dell’opera o di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti;

g) previsione dell’obbligo per il soggetto aggiudicatore, nel caso in cui l’opera sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici, di rispettare la normativa europea in tema di evidenza pubblica, e di scelta dei fornitori di beni o servizi, ma con soggezione ad un regime derogatorio rispetto alla legge quadro sui lavori pubblici per tutti gli aspetti di essa non aventi necessaria rilevanza comunitaria;

h) introduzione di specifiche deroghe alla vigente disciplina in materia di aggiudicazione di lavori pubblici e di realizzazione degli stessi, fermo il rispetto della normativa comunitaria, finalizzate a favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti giuridici; in particolare, in caso di ricorso a un contraente generale, previsione che lo stesso, ferma restando la propria responsabilità, possa liberamente affidare a terzi l’esecuzione di delle proprie prestazioni con l’obbligo di rispettare, in ogni caso la legislazione antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti per gli appaltatori; previsione altresì della possibilità di riutilizzare eventuali risparmi rispetto al prezzo base della gara, realizzati in occasione dell’aggiudicazione, come premio, proporzionalmente commisurato, per l’esecuzione anticipata del contratto rispetto ai tempi prestabiliti; previsione della possibilità di costituire una società di progetto ai sensi dell’artico 37-quinquies della legge n. 109 del 1994, anche con la partecipazione di istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico-operative già indicate dallo stesso nel corso della procedura di affidamento; previsione della possibilità di emettere titoli obbligazionari ai sensi dell’articolo 37-sexies della legge n. 109 del 1994, ovvero avvalersi di altri strumenti finanziari, con la previsione del relativo regime di garanzia di restituzione, anche da parte di soggetti aggiudicatori ed utilizzazione dei medesimi titoli e strumenti finanziari per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente;

i) previsione, in caso di concessione di opera pubblica, unita a gestione della stessa, della possibilità di riconoscere al concessionario, anche in corso d’opera e senza limiti massimi, un prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento economico dell’opera, ed anche a fronte della prestazione successiva di beni o servizi allo stesso soggetto aggiudicatore relativamente all’opera realizzata, di fissare la durata della concessione anche oltre i 30 anni, di prevedere la possibilità del concessionario di affidare a terzi determinati lavori, con il solo vincolo delle previsioni della Direttiva 93/97 CEE relative agli appalti del concessionario e nel limite percentuale eventualmente indicato in sede di gara a norma della medesima direttiva;

l) previsione, dopo la stipula dei contratti di progettazione, appalto o concessione, di forme di tutela risarcitoria per equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma specifica; restrizione, per tutti gli interessi patrimoniali, della tutela cautelare al pagamento di una provvisionale;

m) previsione di apposite procedure di collaudo delle opere, entro termini perentori ed anche attraverso strutture esterne.

3. I decreti legislativi previsti dal comma 2 del presente articolo sono emanati sentito il parere delle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonché quello della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nei due anni successivi alla loro emanazione possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi, nel rispetto della medesima procedura e secondo gli stessi principi e criteri direttivi.

4. Limitatamente all’anno 2002 il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei criteri e dei principi direttivi di cui al comma 2, previo parere favorevole del CIPE, integrato dai Presidenti delle Regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari permanenti competenti e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi recanti l’approvazione definitiva di specifici progetti di infrastrutture strategiche individuate secondo quanto previsto al comma 1.

 

TITOLO II

LIBERALIZZAZIONE DELLE RISTRUTTURAZIONI DI IMMOBILI

Art. 2

 

(Denuncia di inizio attività)

1. In anticipazione rispetto alla entrata in vigore del testo unico delle disposizioni in materia edilizia, in alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta dell’interessato, possono essere operati, in base a semplice denuncia di inizio attività:

a) gli interventi edilizi minori, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall’articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni;

b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e ricostruzione con lo stesso ingombro volumetrico. Ai fini del calcolo dell’ingombro volumetrico non si tiene conto delle innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica;

c) gli interventi sottoposti a concessione, se sono specificamente disciplinati dai piani attuativi che contengano precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;

d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera c) ma recanti analoghe previsioni di dettaglio.

2. Nulla è innovato quanto all’obbligo di versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni a statuto ordinario, con legge, possono individuare quali degli interventi indicati al comma 1 sono assoggettati a concessione edilizia o ad autorizzazione edilizia.

4. E’ fatta in ogni caso salva la potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

TITOLO III

SOPPRESSIONE DI ADEMPIMENTI BUROCRATICI INUTILI

A CARICO DELLE IMPRESE

 

Art. 3

 

(Modificazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)

1. Nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di recepimento di norme comunitarie in materia di residui di imballaggi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 1, recante la definizione di produttore di residui, la lettera b) è sostituta dalla seguente: "b) produttore: il produttore iniziale ossia il soggetto le cui attività, incluse le attività edili di demolizione, ha prodotto rifiuti e il soggetto che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;";

b) all'articolo 11, il comma 3, concernente l’individuazione dei soggetti che effettuano la raccolta dei residui, è sostituito dal seguente: "3. Chiunque effettua attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, commercio e intermediazione di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, compreso il produttore non iniziale, è tenuto a comunicare annualmente con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, concernente il modello unico di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività."

c) all’articolo 12, in tema di adempimenti formali relativi alla circolazione dei residui:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, nonchè i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati, su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per i produttori di rifiuti pericolosi, entro quindici giorni dalla produzione del rifiuto prima della raccolta nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto di rifiuti prodotti da terzi, entro quindici giorni dall'effettuazione del trasporto:

c) per i commercianti e gli intermediari, entro quindici giorni dall'effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro sette giorni dalla presa in carico dei rifiuti;

e) per gli impianti che effettuano solo lo stoccaggio, la registrazione deve essere effettuata entro ventiquattro ore dalla presa in carico."

2) al comma 2, lettera c), dopo la parola "impiegato" sono aggiunte le seguenti:", limitatamente alle sole imprese che svolgono attività di smaltimento o di recupero dei rifiuti";

3) al comma 3, secondo periodo, le parole "sono conservati per cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sono conservati per tre anni, anche su supporto informatico con le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità l'informatica nella pubblica amministrazione ";

4) al comma 3-bis, dopo le parole "I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti" è inserita la parola "pericolosi";

5) al comma 4, le parole "la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi" sono sostituite dalle seguenti: "obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico";

6) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti : "6-bis. I registri di carico e scarico sono tenuti anche mediante strumenti informatici; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità l'informatica nella pubblica amministrazione sono fissate le relative regole tecniche.

6-ter. I registri tenuti dalle associazioni di categoria ai sensi dell'articolo 12, comma 4, possono essere vidimati con la procedura prevista dalla normativa vigente per le scritture contabili.

6-quater. I registri di carico e scarico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ed al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono continuare ad essere utilizzati fino al loro esaurimento purchè contengano tutti gli elementi previsti ai sensi dei commi 6, 6-bis, e 6-ter.

6-quinquies. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione del presente decreto, gli adempimenti formali dei soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico, sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle attività produttive, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni.;

d) all’articolo 21, il comma 7, concernente la privativa dei Comuni in tema di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, è sostituito dal seguente: "7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di raccolta e di recupero dei rifiuti che rientrano nell'accordo di programma di cui all'art. 22, comma 11, e alle attività di raccolta e di recupero dei rifiuti assimilati, che il produttore provvede a destinare al recupero.";

e) all’articolo 28, comma 7, secondo periodo, riguardante le campagne di smaltimento e recupero dei residui con impianti mobili, le parole "sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto" sono sostituite dalle seguenti "quindici giorni prima dell'inizio della campagna"; nel medesimo comma, dopo le parole "sul territorio nazionale" sono inserite le seguenti: ", intese come attività programmatorie volte a pianificare l'utilizzazione degli impianti mobili anche collocati in siti diversi, esclusi gli impianti di incenerimento";

f) all'articolo 30, concernente l'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole "istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione" sono sostituite dalle seguenti: "istituite presso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono delegare i compiti previsti dal presente decreto alle sedi regionali e delle province autonome delle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente.";

2) il comma 2, è sostituito dal seguente: "2. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed è composto da 10 membri esperti nella materia nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle attività produttive, e designati rispettivamente:

a) tre dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, con funzioni di presidente;

b) uno dal Ministro delle attività produttive;

c) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

d) due dalle Regioni;

e) tre dalle categorie economiche, uno dei quali con funzioni di vicepresidente;

3) al comma 3, nelle lettere b) e c) le parole "da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza" sono sostituite dalle seguenti: "da un esperto designato in rappresentanza"; nel medesimo comma dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) da un esperto designato dalle categorie economiche";

4) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità di cinquanta chilogrammi al giorno o di sessanta litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti, nonché le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, devono essere iscritte all'Albo. La validità dell'iscrizione è confermata ogni cinque anni dalla sezione regionale dell'Albo mediante dichiarazione sostituiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa dall'interessato e sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente decreto.";

5) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. Le imprese che intendono iscriversi per svolgere attività di raccolta e trasporto di rifiuti e per attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti devono prestare le garanzie finanziarie a favore dello Stato. Le imprese che effettuano attività di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, le imprese che effettuano le attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché l eimprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente secondo i seguenti criteri:

a) le imprese che effettuano l’attività di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per ogni singolo impianto gestito;

b) le imprese che effettuano l’attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per lo svolgimento di ogni campagna di attività;

c) le imprese che effettuano l’attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per ogni intervento di bonifica.";

6) al comma 5 dopo le parole: "delle garanzie finanziarie" sono inserite le seguenti: "che devono essere presentate a favore dello Stato"; nel medesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "L'albo deve deliberare entro 90 giorni";

7) al comma 6 dopo le parole: "che devono essere presentate a favore dello Stato", sono soppresse le parole: "dalle imprese di cui al comma 4";

8) dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Per l'anno 2000 e per gli anni successivi il versamento dei diritti annuali di iscrizione all'Albo di cui all'art. 21 del decreto del Ministro dell’ambiente 28 aprile 1998 n. 406, concernente le risorse finanziarie del predetto Albo, deve essere effettuato, per le imprese già iscritte l'anno precedente, entro il 30 luglio di ogni anno. ";

9) al comma 10 il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il possesso dei requisiti per lo svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati da parte delle aziende speciali, delle società e dei consorzi istituiti ai sensi degli articoli 31 e 113 del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e delle cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante la disciplina delle cooperative sociali, è attestato dal Comune o dal Consorzio di Comuni"; al medesimo comma, nel secondo periodo, dopo le parole "territorialmente competente" sono inserite le seguenti: ", non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie; nello stesso periodo, le parole: "ai quali il Comune partecipa" sono soppresse;

10) al comma 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che deve rispondere entro 90 giorni ";

11) al comma 12, le parole "secondo criteri stabiliti", sono sostituite dalle seguenti "secondo criteri di competenza e professionalità stabiliti";

12) al comma 14 la parola "non" è soppressa;

13) al comma 16, le parole "rinnovata ogni due anni", sono sostituite dalle seguenti: "confermata ogni cinque anni mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47 del testo unico sulla documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.";

14) al comma 16-bis, dopo il primo è inserito il seguente periodo: "Decorso tale termine l'attività può avere inizio.";

15) dopo il comma 16-bis è inserito il seguente: "16-ter. Le deliberazioni adottate dal Comitato nazionale dell'Albo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.";

g) all'articolo 33, comma 5, la parola "rinnovata" è sostituita dalla seguente: "confermata"; nel medesimo comma, dopo le parole "e comunque" è inserita la seguente: "rinnovata".

 

DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO

Progetto di legge - n. 7123

    Art. 1. (Delega).
    Art. 2. (Princìpi generali in materia di società di capitali).
    Art. 3. (Società a responsabilità limitata).
    Art. 4. (Società per azioni).
    Art. 5. (Società cooperative).
    Art. 6. (Disciplina del bilancio).
    Art. 7. (Trasformazione, fusione, scissione).
    Art. 8. (Scioglimento e liquidazione).
    Art. 9. (Gruppi).
    Art. 10. (Disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali).
    Art. 11. (Nuove norme sulla giurisdizione).

 

Art. 1.

 

(Delega).


1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle società di capitali e cooperative, la disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali, nonché nuove norme sulla giurisdizione per la definizione dei procedimenti nelle materie di cui all'articolo 11.
2. La riforma, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai princìpi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, realizzerà il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, ivi comprese quelle in tema di crisi dell'impresa.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, perché sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un motivato parere entro il termine di quaranta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine i decreti sono emanati, anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive ed integrative nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 4.

 

Art. 2.

 

(Princìpi generali in materia

di società di capitali).


1. La riforma del sistema delle società di capitali di cui ai capi V, VI, VII, VIII e IX del titolo V del libro V del codice civile e alla normativa connessa, è ispirata ai seguenti princìpi generali:

a) perseguire l'obiettivo prioritario di favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese, anche attraverso il loro accesso ai mercati interni ed internazionali dei capitali;

b) valorizzare il carattere imprenditoriale delle società e definire con chiarezza e precisione i compiti e le responsabilità degli organi sociali;

c) semplificare la disciplina delle società, tenendo conto delle esigenze delle imprese e del mercato concorrenziale;

d) ampliare gli ambiti dell'autonomia statutaria, tenendo conto delle esigenze di tutela dei diversi interessi coinvolti;

e) adeguare la disciplina dei modelli societari alle esigenze delle imprese, anche in considerazione della composizione sociale e delle modalità di finanziamento;

f) nel rispetto dei princìpi di libertà di iniziativa economica e di libera scelta delle forme organizzative dell'impresa, prevedere due modelli societari riferiti l'uno alla società a responsabilità limitata e l'altro alla società per azioni, ivi compresa la variante della società in accomandita per azioni, alla quale saranno applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di società per azioni;

g) disciplinare forme partecipative di società in differenti tipi associativi, tenendo conto delle esigenze di tutela dei soci, dei creditori sociali e dei terzi;

h) disciplinare i gruppi di società secondo princìpi di trasparenza e di contemperamento degli interessi coinvolti;
i) precisare i presupposti per la soggezione alle procedure concorsuali, individuando i criteri di applicazione, con i necessari coordinamenti con la disciplina delle società di persone.

 

Art. 3.

 

(Società a responsabilità limitata).


1. La riforma della disciplina della società a responsabilità limitata è ispirata ai seguenti princìpi generali:

a) prevedere un autonomo ed organico complesso di norme, modellato sulle esigenze proprie delle imprese a ristretta compagine sociale;

b) prevedere un'ampia autonomia statutaria;

c) attribuire rilevanza centrale al socio e ai rapporti contrattuali tra i soci;

d) prevedere la libertà di forme organizzative, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi.

2. In particolare, la riforma è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) semplificare il procedimento di costituzione, eliminando il giudizio di omologazione, nonché gli adempimenti non necessari, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori sociali precisando altresì le modalità del controllo notarile in relazione alle modifiche dell'atto costitutivo;

b) determinare la misura minima del capitale in coerenza con la funzione economica del modello;

c) dettare una disciplina dei conferimenti tale da consentire l'acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale, a condizione che sia garantita l'effettiva formazione del capitale sociale; consentire ai soci di regolare la incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali;
d) semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti in natura nel rispetto del principio di certezza del valore a tutela dei terzi;

e) riconoscere ampia autonomia statutaria riguardo alle strutture organizzative, ai procedimenti decisionali della società, ed agli strumenti di tutela degli interessi dei soci, con particolare riferimento alle azioni di responsabilità;

f) ampliare l'autonomia statutaria con riferimento alla disciplina del contenuto e del trasferimento della partecipazione sociale, nonché del recesso, salvaguardando in ogni caso il principio di tutela dell'integrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali;

g) disciplinare condizioni e limiti per l'emissione e il collocamento di titoli di debito presso operatori qualificati, prevedendo il divieto di appello diretto al pubblico risparmio, restando esclusa in ogni caso la sollecitazione all'investimento in quote di capitale;

h) stabilire i limiti oltre i quali è obbligatorio un controllo legale dei conti;

i) prevedere, nei limiti dell'esigenza di tutela dei creditori sociali, norme inderogabili per la formazione e la conservazione del capitale sociale e la liquidazione della società.

 

Art. 4.

 

(Società per azioni).



1. La disciplina della società per azioni è modellata sulle esigenze proprie delle imprese a compagine sociale potenzialmente ampia, caratterizzate dalla rilevanza centrale dell'azione, dalla circolazione della partecipazione sociale e dalla possibilità di ricorso al mercato del capitale di rischio. Essa, garantendo comunque un equilibrio nella tutela degli interessi dei soci, dei creditori, degli investitori, dei risparmiatori e dei terzi, prevederà un modello di base unitario e le ipotesi nelle quali le società saranno soggette a regole caratterizzate da un maggiore grado di imperatività in considerazione del ricorso al mercato dei capitali.
2. Per i fini di cui al comma 1 si prevederà:

a) un ampliamento dell'autonomia statutaria, individuando peraltro limiti e condizioni in presenza dei quali sono applicabili a società che fanno ricorso al mercato dei capitali norme inderogabili dirette almeno a:

1) distinguere il controllo sull'amministrazione dal controllo contabile affidato ad un revisore esterno;

2) consentire l'azione sociale di responsabilità da parte di una minoranza dei soci;

3) fissare i quorum per le assemblee straordinarie a tutela della minoranza;

4) prevedere la denunzia al tribunale, da parte dei sindaci, di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori;

b) un assetto organizzativo idoneo a promuovere l'efficienza e la correttezza della gestione dell'impresa sociale;

c) la determinazione dei limiti, dell'oggetto e dei tempi del giudizio di omologazione.

3. In particolare, riguardo alla disciplina della costituzione, la riforma è diretta a:

a) semplificare il procedimento di costituzione, nel rispetto del principio di certezza e di tutela dei terzi;

b) limitare la rilevanza dei vizi della fase costitutiva.

4. Riguardo alla disciplina del capitale, la riforma è diretta a:

a) aumentare la misura del capitale minimo in coerenza con le caratteristiche del modello;

b) consentire che la società costituisca patrimoni dedicati ad uno specifico affare, determinandone condizioni, limiti e modalità di rendicontazione, con la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione ad esso; disciplinare il regime di responsabilità per le obbligazioni riguardanti detti patrimoni e la relativa insolvenza.

5. Riguardo alla disciplina dei conferimenti, la riforma è diretta a:

a) dettare una disciplina dei conferimenti tale da consentire l'acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale, a condizione che sia garantita l'effettiva formazione del capitale sociale; consentire ai soci di regolare l'incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali;

b) semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti in natura, nel rispetto del principio di certezza del valore a tutela dei terzi.

6. Riguardo alla disciplina delle azioni e delle obbligazioni la riforma è diretta a:

a) prevedere la possibilità di emettere azioni senza valore nominale, determinandone la disciplina conseguente;

b) adeguare la disciplina della emissione e della circolazione delle azioni alla legislazione speciale e alle previsioni relative alla dematerializzazione degli strumenti finanziari;

c) prevedere, al fine di agevolare il ricorso al mercato dei capitali e salve in ogni caso le riserve di attività previste dalle leggi vigenti, la possibilità, i limiti e le condizioni di emissione di strumenti finanziari non partecipativi e partecipativi dotati di diversi diritti patrimoniali ed amministrativi;

d) modificare la disciplina relativa alla emissione di obbligazioni, attenuandone o rimuovendone i limiti e consentendo all'autonomia statutaria di determinare l'organo competente e le relative procedure deliberative.
7. Riguardo alla disciplina dell'assemblea e dei patti parasociali, la riforma è diretta a:

a) semplificare, anche con adeguato spazio all'autonomia statutaria, il procedimento assembleare anche relativamente alle forme di pubblicità e di controllo, agli adempimenti per la partecipazione, alle modalità di discussione e di voto;

b) disciplinare i vizi delle deliberazioni in modo da contemperare le esigenze di tutela dei soci e quelle di funzionalità e certezza dell'attività sociale, individuando le ipotesi di invalidità, i soggetti legittimati alla impugnativa ed i termini per la sua proposizione, anche prevedendo possibilità di modifica ed integrazione delle deliberazioni assunte, e l'eventuale adozione di strumenti di tutela diversi dalla invalidità;

c) prevedere una disciplina dei patti parasociali, concernenti le società per azioni o le società che le controllano, che ne limiti la durata temporale e ne assicuri il necessario grado di trasparenza attraverso forme adeguate di pubblicità;

d) determinare, anche con adeguato spazio all'autonomia statutaria e salve le disposizioni di leggi speciali, i quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea, in relazione all'oggetto della deliberazione, in modo da bilanciare la tutela degli azionisti e le esigenze di funzionamento dell'organo assembleare, lasciando all'autonomia statutaria di stabilire il numero delle convocazioni.

8. Riguardo alla disciplina dell'amministrazione e dei controlli sull'amministrazione, la riforma è diretta a:

a) attribuire all'autonomia statutaria un adeguato spazio con riferimento all'articolazione interna dell'organo amministrativo, al suo funzionamento, alla circolazione delle informazioni tra i suoi componenti e gli organi e soggetti deputati al controllo; precisare contenuti e limiti delle deleghe a singoli amministratori o comitati esecutivi;
b) riconoscere, quando non prevista da leggi speciali, la possibilità che gli statuti prevedano particolari requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per la nomina alla carica;

c) definire le competenze dell'organo amministrativo con riferimento all'esclusiva responsabilità di gestione dell'impresa sociale;

d) ammettere la scelta statutaria tra un sistema basato sulla compresenza dell'organo amministrativo e del collegio sindacale, ed un sistema basato sulla compresenza di un organo amministrativo e di un organo di sorveglianza, di nomina assembleare e con rappresentanza delle minoranze, che svolga le funzioni proprie del collegio sindacale, nonché quelle, indicate nello statuto, concernenti l'indirizzo strategico della società, anche opportunamente rivedendo la competenza dell'assemblea; all'organo di sorveglianza si applicano, in quanto compatibili, le norme disciplinanti la nomina, i poteri, i doveri e le responsabilità del collegio sindacale;

e) disciplinare i doveri di fedeltà dei componenti dell'organo amministrativo, in particolare con riferimento alle situazioni di conflitto di interesse.

9. Riguardo alla disciplina delle modificazioni statutarie, la riforma è diretta a:

a) semplificare le procedure e i controlli, con facoltà per l'autonomia statutaria di demandare alla competenza dell'organo amministrativo modifiche statutarie attinenti alla struttura gestionale della società che non incidono sulle posizioni soggettive dei soci;

b) rivedere la disciplina dell'aumento di capitale, del diritto di opzione e del sovrapprezzo, prevedendo comunque adeguati controlli sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni e consentendo, con la precisazione di limiti temporali, la delega agli amministratori per escludere il diritto di opzione, opportunamente differenziando la disciplina a seconda che la società abbia o meno titoli negoziati nei mercati regolamentati;

c) semplificare la disciplina della riduzione del capitale; eventualmente ampliare le ipotesi di riduzione reale del capitale determinandone le condizioni al fine esclusivo della tutela dei creditori;

d) rivedere la disciplina del recesso, consentendone l'esercizio anche per previsione statutaria, e prevedendolo come forma alternativa di tutela del socio dissenziente, anche per il caso di proroga della durata della società; individuare in proposito criteri di calcolo del valore di rimborso adeguati alla tutela del recedente, salvaguardando in ogni caso l'integrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali.

 

Art. 5.

 

(Società cooperative).


1. La riforma della disciplina delle società cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice civile e alla normativa connessa è ispirata ai principi generali previsti dall'articolo 2, in quanto compatibili, nonché ai seguenti princìpi generali:

a) assicurare il perseguimento dello scopo mutualistico da parte dei soci cooperatori;

b) favorire l'accesso delle società cooperative al mercato dei capitali anche attraverso un'adeguata tutela dei soci finanziatori;

c) favorire la partecipazione dei soci cooperatori alle deliberazioni assembleari e rafforzare gli strumenti di controllo interno sulla gestione;

d) limitare, in conformità con il dettato costituzionale, il controllo dell'autorità governativa alla cooperazione costituzionalmente riconosciuta.

2. In particolare, la riforma è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che alle società cooperative si applichino, in quanto compatibili con la disciplina loro specificamente dedicata, le norme dettate rispettivamente per la società per azioni e per la società a responsabilità limitata a seconda delle caratteristiche dell'impresa cooperativa e della sua capacità di coinvolgere un elevato numero di soggetti;

b) prevedere che le norme dettate per le società per azioni si applichino, in quanto compatibili, alle società cooperative a cui partecipano soci finanziatori o che emettono obbligazioni. La disciplina dovrà assicurare ai soci finanziatori adeguata tutela, sia sul piano patrimoniale sia su quello amministrativo, nella salvaguardia degli scopi mutualistici perseguiti dai soci cooperatori. In questa prospettiva disciplinare il diritto agli utili dei soci cooperatori e dei soci finanziatori e i limiti alla distribuzione delle riserve, nonché il ristorno a favore dei soci cooperatori, riservando i più ampi spazi possibili all'autonomia statutaria;

c) prevedere, al fine di incentivare il ricorso al mercato dei capitali, salve in ogni caso la specificità dello scopo mutualistico e le riserve di attività previste dalle leggi vigenti, la possibilità, i limiti e le condizioni di emissione di strumenti finanziari, partecipativi e non partecipativi, dotati di diversi diritti patrimoniali ed amministrativi;

d) prevedere norme che favoriscano l'apertura della compagine sociale e la partecipazione dei soci alle deliberazioni assembleari, anche attraverso la valorizzazione delle assemblee separate ed un ampliamento della possibilità di delegare l'esercizio del diritto di voto, sia pure nei limiti imposti dalla struttura della società cooperativa e dallo scopo mutualistico;

e) prevedere che gli statuti stabiliscano limiti al cumulo degli incarichi e alla rieleggibilità per gli amministratori, consentendo che gli stessi possano essere anche non soci;

f) consentire che la regola generale del voto capitario possa subire deroghe in considerazione dell'interesse mutualistico del socio cooperatore e della natura del socio finanziatore;

g) prevedere anche per le cooperative il controllo giudiziario disciplinato dall'articolo 2409 del codice civile, salvo quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, del decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

h) definire la cooperazione costituzionalmente riconosciuta e predisporre i relativi strumenti di vigilanza, valorizzando anche le funzioni delle associazioni di categoria;

i) eliminare il controllo dell'autorità governativa sulle cooperative diverse da quelle di cui alla lettera h);

l) coordinare la disciplina delle società cooperative con quella sulla cooperazione bancaria.

 

Art. 6.

 

(Disciplina del bilancio).


1. La revisione della disciplina del bilancio è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) eliminare le interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa fiscale sul reddito di impresa anche attraverso la modifica della relativa disciplina e stabilire le modalità con le quali, nel rispetto del principio di competenza, occorre tenere conto degli effetti della fiscalità differita;

b) prevedere una regolamentazione delle poste del patrimonio netto che ne assicuri una chiara e precisa disciplina in ordine alla loro formazione e al loro utilizzo;

c) dettare una specifica disciplina in relazione al trattamento delle operazioni denominate in valuta, degli strumenti finanziari derivati, dei pronti contro termine, delle operazioni di locazione finanziaria e delle altre operazioni finanziarie;
d) prevedere le condizioni in presenza delle quali le società, in considerazione della loro vocazione internazionale e del carattere finanziario, possono utilizzare per il bilancio consolidato princìpi contabili riconosciuti internazionalmente;

e) ampliare le ipotesi in cui è ammesso il ricorso ad uno schema abbreviato di bilancio e la relazione di un conto economico semplificato;

f) armonizzare con le innovazioni di cui ai punti precedenti la disciplina fiscale sul reddito di impresa e fissare opportune disposizioni transitorie per il trattamento delle operazioni in corso alla data di entrata in vigore di tali innovazioni.

 

Art. 7.

 

(Trasformazione, fusione, scissione).


1. La riforma della disciplina della trasformazione, fusione e scissione è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificare e precisare il procedimento , nel rispetto, per quanto concerne le società di capitali, delle direttive comunitarie;

b) disciplinare possibilità, condizioni e limiti delle trasformazioni e delle fusioni eterogenee;

c) disciplinare i criteri di formazione del primo bilancio successivo alle operazioni di fusione e di scissione.

 

Art. 8.

 

(Scioglimento e liquidazione).


1. La riforma della disciplina dello scioglimento e della liquidazione delle società di capitali e cooperative è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) accelerare e semplificare le procedure, con particolare riguardo all'accertamento delle cause di scioglimento e al procedimento di nomina giudiziale dei liquidatori; disciplinare gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese, il regime della responsabilità per debiti non soddisfatti, e delle sopravvenienze attive e passive;

b) disciplinare le condizioni, i limiti e le modalità per la conservazione dell'eventuale valore dell'impresa, anche prevedendo, nella salvaguardia degli interessi dei soci, possibilità e procedure per la revoca dello stato di liquidazione; disciplinare i poteri e i doveri degli amministratori e dei liquidatori con particolare riguardo al compimento di nuove operazioni;

c) disciplinare i bilanci nella fase di liquidazione sulla base di criteri adeguati alle loro specifiche finalità.

 

Art. 9.

 

(Gruppi).


1. La riforma in materia di gruppi è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere una disciplina del gruppo secondo princìpi di trasparenza e tale da assicurare che l'attività di direzione e di coordinamento contemperi adeguatamente l'interesse del gruppo, delle società controllate e dei soci di minoranza di queste ultime;

b) prevedere che le decisioni conseguenti ad una valutazione dell'interesse del gruppo siano motivate;

c) prevedere forme di pubblicità dell'appartenenza al gruppo;

d) individuare i casi nei quali riconoscere adeguate forme di tutela al socio al momento dell'ingresso e dell'uscita della società dal gruppo, ed eventualmente il diritto di recesso quando non sussistono le condizioni per l'obbligo di offerta pubblica di acquisto.

 

Art. 10.

 

(Disciplina degli illeciti penali ed amministrativi

riguardanti le società commerciali).


1. La riforma della disciplina penale delle società commerciali e delle materie connesse è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere i seguenti reati ed illeciti amministrativi:

1) falsità in bilancio, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, intenzionalmente espongono false informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo al quale essa appartiene, ovvero occultano informazioni sulla situazione medesima, al fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; estendere la punibilità al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni; regolare i rapporti della fattispecie con i delitti tributari in materia di dichiarazione;

2) falso in prospetto, consistente nel fatto di chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, intenzionalmente espone informazioni false od occulta informazioni, al fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni;

3) falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, consistente nel fatto dei responsabili della revisione, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione contabile, economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni;

4) impedito controllo, consistente nel fatto degli amministratori che impediscono od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

5) omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi, consistente nel fatto di chi, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni delle quali è investito nell'ambito di una società o di un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese; prevedere la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a lire quattro milioni, aumentata di un terzo nel caso di omesso deposito dei bilanci;

6) formazione fittizia del capitale, consistente nel fatto degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

7) indebita restituzione dei conferimenti, consistente nel fatto degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

8) illegale ripartizione degli utili e delle riserve, consistente nel fatto degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

9) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, consistente nel fatto degli amministratori che acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali o della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

10) operazioni in pregiudizio dei creditori, consistente nel fatto degli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

11) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, consistente nel fatto dei liquidatori, i quali, ripartendo beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano un danno ai creditori; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

12) infedeltà patrimoniale, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali e liquidatori, i quali, in una situazione di conflitto di interessi, compiendo o concorrendo a deliberare atti di disposizione dei beni sociali al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, cagionano un danno patrimoniale alla società; estendere la punibilità al caso in cui il fatto sia commesso in relazione a beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale; specificare che non si considera ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se esso è compensato da vantaggi, anche se soltanto ragionevolmente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

13) corruzione, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, se ne deriva pericolo di nocumento per la società; prevedere la pena della reclusione fino a tre anni; estendere la punibilità a chi dà o promette l'utilità;

14) indebita influenza sull'assemblea, consistente nel fatto di chi, con atti simulati o con frode, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

15) omessa convocazione dell'assemblea, consistente nel fatto degli amministratori e dei sindaci, i quali omettono di convocare l'assemblea nei casi in cui vi sono obbligati per legge o per statuto; determinare, qualora la legge o lo statuto non prevedano uno specifico termine per la convocazione, il momento nel quale l'illecito si realizza; prevedere la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni, aumentata di un terzo se l'obbligo di convocazione consegue a perdite o ad una legittima richiesta dei soci;

16) aggiotaggio, consistente nel fatto di chi diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni;

b) armonizzare e coordinare le ipotesi sanzionatorie riguardanti falsità nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, ostacolo allo svolgimento delle relative funzioni e omesse comunicazioni alle autorità medesime da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società, enti o soggetti sottoposti per legge alla vigilanza di tali autorità, anche mediante la formulazione di fattispecie a carattere generale; coordinare, altresì, le ipotesi sanzionatorie previste dai numeri 6), 7), 8) e 9) della lettera a) con la nuova disciplina del capitale sociale, delle riserve e delle azioni introdotta in attuazione della presente legge, eventualmente estendendo le ipotesi stesse a condotte omologhe che, in violazione di disposizioni di legge, ledano i predetti beni;

c) abrogare la fattispecie della divulgazione di notizie sociali riservate, prevista dall'articolo 2622 del codice civile, introducendo una circostanza aggravante del reato di rivelazione di segreto professionale, previsto dall'articolo 622 del codice penale, qualora il fatto sia commesso da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o da chi svolge la revisione contabile della società; abrogare altresì le fattispecie speciali relative agli amministratori giudiziari ed ai commissari governativi, nonché quella del mendacio bancario, prevista dall'articolo 137, comma 1, decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385;

d) prevedere una circostanza attenuante dei reati di cui alle lettere a) e b) qualora il fatto abbia cagionato un'offesa di particolare tenuità, nonché eventuali circostanze aggravanti fondate sulla qualifica soggettiva degli autori, qualora la stessa assuma un particolare significato sul piano della lesività del fatto;

e) prevedere che, qualora l'autore della condotta punita sia individuato mediante una qualifica o la titolarità di una funzione prevista dalla legge civile, al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione è equiparato, oltre a chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, anche chi, in assenza di formale investitura, esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione; stabilire altresì che, fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applichino anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi;

f) prevedere che, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati indicati nelle lettere a) e b), sia disposta la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo; prevedere che quando non sia possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni, la misura abbia ad oggetto una somma di denaro o beni i di valore equivalente; specificare che la misura si applica anche qualora i beni appartengano alla società, ente o soggetto nell'interesse del quale il reato è stato commesso;

g) riformulare le norme sui reati fallimentari che richiamano reati societari, prevedendo che la pena si applichi alle sole condotte integrative di reati societari che concorrono a cagionare il dissesto della società;

h) prevedere che qualora un reato, tra quelli indicati nelle lettere a) e b), sia commesso da amministratori, direttori generali o liquidatori nell'interesse della società, si applichi alla medesima una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra lire cinquanta milioni e lire un miliardo, suscettibile di aumento o di diminuzione in rapporto alle condizioni economiche della società conformemente alla disposizione dell'articolo 133-bis, secondo comma, del codice penale; prevedere che la sanzione ai applichi anche nel caso in cui il reato sia commesso nell'interesse della società da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli amministratori, direttori generali o liquidatori, quando il fatto non sarebbe stato realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica; prevedere che la sanzione nei confronti della società possa essere condizionalmente sospesa, qualora la società dimostri di aver adottato adeguate misure aziendali, organizzative e gestionali, tali da neutralizzare il rischio di analoghe condotte;

i) abrogare le disposizioni del titolo XI del libro V del codice civile e le altre disposizioni incompatibili con quelle introdotte in attuazione del presente articolo; coordinare ed armonizzare con queste ultime le norme sanzionatorie vigenti al fine di evitare duplicazioni o disparità di trattamento rispetto a fattispecie di identico valore, anche mediante l'abrogazione, riformulazione o accorpamento delle norme stesse, individuando altresì la loro più opportuna collocazione.

 

Art. 11.

 

(Nuove norme sulla giurisdizione).


1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle materie di cui alla lettera b), secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire, presso i tribunali delle città sedi di corte di appello, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

b) prevedere che rientrino nella competenza delle sezioni specializzate, di cui alla lettera a), nell'ambito delle materie attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario:

1) i procedimenti in materia di diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;

2) tutti o alcuni dei procedimenti nelle materie disciplinate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, e dal decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

3) i procedimenti in materia di concorrenza, brevetti e segni distintivi dell'impresa;

4) tutti i procedimenti previsti dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e tutte le relative controversie, nonché tutti i procedimenti connessi e consequenziali; sono esclusi i procedimenti previsti dal capo I del titolo IV del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che sono di competenza del tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa;

5) tutte o alcune delle controversie in materia fallimentare e concorsuale in genere, con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie del tribunale fallimentare;

c) istituire anche presso le corti di appello e la Corte di cassazione sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti nelle materie di cui alla lettera b), numeri 1), 2) e 3), nonché nella materia fallimentare e concorsuale in genere, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

d) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera a), una competenza territoriale estesa all'ambito dell'intero distretto, prevedendo che in una o più delle materie attribuite alla competenza delle predette sezioni, il giudizio di merito si svolga in unico grado, anche eventualmente presso le sezioni specializzate della corte di appello;

e) prevedere criteri di selezione dei giudici per l'assegnazione in via esclusiva alle sezioni di cui alle lettere a) e c), tali da assicurare una specifica competenza professionale nelle materie attribuite alla competenza delle sezioni; prevedere altresì adeguati criteri di rotazione, evitando comunque la dispersione delle competenze professionali acquisite; prevedere adeguati strumenti di formazione e aggiornamento professionale dei magistrati che compongono detti organi giurisdizionali.


2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, il Governo è delegato a dettare regole processuali da applicare in tutti o in alcuni dei procedimenti di competenza delle sezioni specializzate, in particolare prevedendo:

a) la concentrazione dei procedimenti e la riduzione dei termini processuali per le controversie nelle materie di competenza delle sezioni;

b) un giudizio monocratico, salve eventuali riserve di collegialità, improntato a particolare celerità ed ispirato al modello del procedimento cautelare, per provvedere su domande volte alla rimozione o alla cessazione degli effetti di atti negoziali già compiuti, nel rispetto del principio del contraddittorio e con possibilità di reclamo immediato ad un organo collegiale;

c) la mera facoltatività della successiva instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di uno dei provvedimenti emessi all'esito del giudizio di cui alla lettera a), con la conseguente definitività degli effetti prodotti da detti provvedimenti, ancorché gli stessi non acquistino efficacia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi per finalità diverse;

d) un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare celerità ma con il rispetto del principio del contraddittorio, che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di giudicato;

e) alla possibilità per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa ed, in caso di mancata conciliazione, tenendo poi conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lite;

f) uno o più procedimenti camerali, anche mediante la modifica degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ed in estensione delle ipotesi attualmente previste, che, senza compromettere la rapidità di tali procedimenti, assicurino il rispetto del princìpi del giusto processo;

g) forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei diversi tipi di procedimento trattati dalle sezioni specializzate, con indicazioni previsionali per il periodo successivo ed enunciazione dei motivi dell'eventuale divario rispetto alle precedenti previsioni.

3. Il Governo può altresì prevedere la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli 806 e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune tra le controversie societarie aventi ad oggetto materie di competenza delle sezioni specializzate. Nel caso che la controversia concerna questioni che non possono formare oggetto di transazione, la clausola compromissoria dovrà riferirsi ad un arbitrato secondo diritto, restando escluso il giudizio di equità ed il lodo sarà impugnabile innanzi alla sezione specializzata, anche per violazione di legge.
4. Nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate previste nel comma 1, lettere a) e c), siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio.